Dimissioni

Dimissioni per assenza ingiustificata: non bastano 12 giorni di calendario

By 9 Ottobre 2025Gennaio 20th, 2026No Comments

Tribunale di Bergamo

Un lavoratore era stato ritenuto dimissionario dall’azienda per assenza ingiustificata protratta dal 3 al 14 febbraio 2025. La società aveva considerato tale periodo, pari a 12 giorni di calendario, sufficiente a integrare le “dimissioni per fatti concludenti” previste dal decreto legislativo in materia di semplificazione delle procedure di cessazione.
Il Tribunale di Bergamo ha invece accolto il ricorso del lavoratore, chiarendo che la durata minima di assenza necessaria affinché operi la presunzione di dimissioni non può essere inferiore a quindici giorni lavorativi e non di calendario. Tale termine — precisa il Giudice — serve a rendere inequivocabile la volontà del lavoratore di sciogliere il rapporto, trattandosi di una fattispecie che non beneficia delle garanzie del procedimento disciplinare.
Il Giudice ha inoltre rilevato che il contratto collettivo applicato (CCNL Gomma Plastica) non prevede una specifica disciplina in tema di dimissioni per assenza ingiustificata e che non può applicarsi per analogia il termine previsto per il licenziamento disciplinare, riferito a un istituto differente.
Dichiarata l’inefficacia della cessazione, il Tribunale ha condannato la società a corrispondere le retribuzioni maturate dalla messa in mora del lavoratore, oltre a Euro 438,46 per differenze retributive residue, con rivalutazione e interessi legali.
La decisione ribadisce che, in assenza di una previsione contrattuale specifica, il datore di lavoro può ritenere risolto il rapporto solo dopo un’assenza ingiustificata superiore a quindici giornate lavorative consecutive.