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Covid-19 / Coronavirus

No al consumo imposto delle ferie se è possibile ricorrere allo smart working

Tribunale di Grosseto

Durante l’attuale emergenza epidemiologica, una società offriva ad un dipendente che svolgeva mansioni di back office, peraltro affetto da invalidità civile, l’alternativa tra il ricorso alle ferie oppure la sospensione lavorativa non retribuita. Altri dipendenti dello stesso reparto erano tuttavia stati adibiti allo smart working.
Il Tribunale ha ritenuto che la condotta della società fosse illecita e che la dichiarata giustificazione di impossibilità organizzativa non fosse plausibile. Il giudice ha ricordato che il DPCM 10 aprile 2020 (così come il successivo) «raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro […] di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto […]» in materia di lavoro agile. Pertanto, ha concluso, laddove il datore di lavoro possa applicare il lavoro agile, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove vi siano titoli di priorità per ragioni di salute (art. 39, comma 2, D.L. n. 18/2020).
Il Tribunale ha altresì precisato che è illegittimo indurre il lavoratore a fruire le ferie non ancora maturate (future) poiché ciò non trova fondamento normativo ed è, viceversa, contrario ai principi generali per cui le ferie (maturate) servono annualmente a compensare il lavoro svolto con un periodo di riposo, consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, e pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

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