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Mansioni e demansionamento

Riconosciuto il demansionamento in base al vecchio e al nuovo testo dell’art. 2103 Cod. civ.

Tribunale di Milano, Sez. Lav.

Un lavoratore lamentava di aver subito un demansionamento a partire dall’anno 2000. Il giudice ha dapprima precisato che la dequalificazione costituisce un «illecito permanente»; ha poi rammentato che il 25 giugno 2015 è stata modificata la norma che stabilisce la disciplina legale delle mansioni, ossia l’art. 2103 Cod. civ. . Ciò premesso, qualora l’illecito si sia protratto prima e dopo tale data, occorrerà valutare il comportamento datoriale sulla base dei diversi criteri adottati nelle due versioni della disciplina: il criterio di «equivalenza sostanziale», alla luce del vecchio testo; e quello di «equivalenza formale», secondo l’attuale norma.
Nel caso esaminato, il comportamento della datrice di lavoro è risultato illegittimo in entrambi i periodi: inizialmente, per avere adibito al lavoratore a mansioni qualitativamente insignificanti e comunque estranee al bagaglio professionale da questi maturato in precedenza; e, successivamente, alla luce delle declaratorie contrattuali del CCNL Credito e del confronto con l’inquadramento dei colleghi, risultando le mansioni assegnate non conformi al livello contrattuale attribuito al lavoratore.
Il Tribunale ha pertanto riconosciuto il demansionamento e ha liquidato il danno subito dal lavoratore nella misura del 20% della retribuzione mensile.

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