Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Una lavoratrice adibita a un appalto di servizi era licenziata a causa della cessazione dell’appalto. Assunta dalla società subentrante, la lavoratrice era licenziata per mancato superamento della prova.
La lavoratrice agiva in giudizio per far dichiarare la sussistenza di un trasferimento d’azienda e l’illegittimità del patto di prova.
Il Tribunale ha rammentato che il trasferimento d’azienda richiede un «passaggio di beni di non trascurabile entità» tra due società e, in caso di trasferimento di lavoratori, il passaggio di uno specifico «know how». Il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, si era verificato un mero «passaggio di personale» privo di specifico «know how» a un appaltatore già dotato di autonomia organizzativa e ha dichiarato il trasferimento d’azienda insussistente. Il Tribunale tuttavia ha dichiarato la nullità del patto di prova per essere stato sottoscritto successivamente all’inizio del rapporto di lavoro.