Tribunale di Napoli, Sez. Lav.
Una dirigente impugnava il licenziamento irrogatole per soppressione della posizione lavorativa dalla stessa ricoperta.
Ella ricorreva in giudizio lamentando l’invalidità del recesso datoriale e invocando la nullità del licenziamento per violazione del divieto introdotto dalla legislazione emergenziale (il c.d. «blocco dei licenziamenti») e chiedendo la condanna della Società alla reintegrazione ed al risarcimento del danno subito.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha ritenuto che i dirigenti fossero esclusi dall’ambito di applicazione soggettivo del divieto di licenziamento.
Ad avviso del Tribunale, infatti, poiché i dirigenti non hanno accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, una diversa interpretazione addosserebbe integralmente sulla sola parte datoriale il costo collegato al divieto di licenziamento. Secondo il Tribunale, è quindi necessaria un’interpretazione restrittiva della norma, operando un bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente tutelati ed il diritto al lavoro della persona.
La domanda della Dirigente è stata quindi rigettata.