Tribunale di Parma
Un lavoratore, impiegato come private banker, aveva chiesto al Tribunale di Parma di dichiarare nullo il patto di non concorrenza stipulato con la precedente società datrice di lavoro. A suo dire, il patto sarebbe stato invalido per vari motivi, tra cui l’eccessiva estensione territoriale, l’indeterminatezza del corrispettivo e la previsione di un potere di recesso unilaterale attribuito alla società.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo il patto valido in ogni sua parte. Ha in particolare affermato che la delimitazione territoriale (Regione Emilia-Romagna e province limitrofe) è sufficientemente circoscritta e che l’obbligo non impedisce al lavoratore di trovare altre collocazioni lavorative. Quanto al corrispettivo, pari ad Euro 10.000 annui, esso è stato giudicato congruo e determinabile, anche se erogato mensilmente durante il rapporto.
Riguardo alla clausola di recesso, il giudice ha ritenuto legittimo che la banca potesse recedere dal patto, purché ciò avvenga in costanza di rapporto e con un preavviso di nove mesi, durante il quale il lavoratore continuava a percepire il compenso pattuito. Tale previsione non è idonea a svuotare di contenuto il vincolo, né a rendere nullo il patto.
In conclusione, il lavoratore è stato condannato a cessare l’attività concorrenziale e al pagamento delle penali previste dal contratto.