Tribunale di Trento
Una lavoratrice di una cooperativa si è assentata ingiustificatamente dal 7 gennaio 2025. Pochi giorni dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, la società ha comunicato all’Ispettorato le «dimissioni» della lavoratrice, ritenendo decorso il termine minimo di assenza previsto dalla legge.
Il Tribunale di Trento ha però annullato la procedura, ordinando la reintegrazione della lavoratrice per tre motivi principali. In primo luogo, ha chiarito che le assenze iniziate prima del 12 gennaio 2025 non possono valere ai fini della nuova disciplina, in quanto regolate dalle sole regole disciplinari.
In secondo luogo, il giudice ha stabilito che il termine di assenza da prendere a riferimento è quello indicato dal contratto collettivo applicato e che la soglia legale di 15 giorni opera solo se manca una previsione contrattuale. Nel caso esaminato, il contratto del terziario considera l’assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare come giusta causa di licenziamento: dunque, la soglia è di quattro giorni, non quindici.
Infine, in assenza di una manifestazione di volontà chiara da parte della lavoratrice, la procedura di «dimissioni» è stata qualificata come licenziamento orale, quindi nullo, con conseguente obbligo di reintegra e risarcimento.

