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Licenziamento per giusta causa

Quale diligenza per il lavoratore non adeguatamente formato?

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore con mansioni di aiuto–pasticcere veniva licenziato per non aver correttamente verificato che il gelato servito ad un cliente non contenesse latte o suoi derivati, ai quali il cliente aveva dichiarato di essere allergico. Tribunale e Corte di Appello ritenevano il recesso illegittimo in base all’assunto per cui, per un verso, «non fosse esigibile dal lavoratore, anche in relazione alla qualifica posseduta, la riconoscibilità, ed ancor prima la conoscenza del significato della sigla (E427B) apposta sull’etichetta del gelato confezionato quale indicatore della presenza di derivati dalle proteine del latte» e, per altro verso, la società non avesse specificatamente formato il dipendente al riguardo, con la conseguenza che la condotta contestata «non era connotata da quel grado di grave negligenza necessario per giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro».
Giunti in Cassazione, il datore di lavoro insisteva per la conferma del licenziamento ribadendo che, ignorando il significato delle indicazioni contenute sull’etichetta, il lavoratore avrebbe dovuto quantomeno manifestare dei dubbi circa l’esatta composizione del prodotto, facendo uso dell’ordinaria diligenza almeno nel tentare di informarsi prima di dare una risposta idonea a cagionare ad un cliente danni anche gravissimi.
Anche in ultima istanza, tuttavia, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo poiché in difetto di una specifica ed adeguata formazione, le conoscenze e il comportamento richiesti al lavoratore non erano esigibili.

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