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La Corte di Cassazione torna ad occuparsi di licenziamento per giusta causa e con l’ordinanza n. 35516 del 19 dicembre 2023 stabilisce che il giudice chiamato a stabilire se la giusta causa sussiste, deve valutare la condotta contestata nella sua interezza.  

 

Prassi condivisa dai vertici aziendali e giusta causa di licenziamento 

Il caso prende le mosse dal ricorso di una società citata da una dipendente, addetta a un punto vendita di prodotti di cura per la persona, licenziata in tronco per aver creato una carta fedeltà intestata a una persona inesistente associandola al proprio numero di telefono.  

Lo scopo di questa operazione era quello di utilizzare la carta «fantasma» ogni volta un cliente si presentasse alla cassa sprovvisto di carta personale, così da accumulare punti a proprio esclusivo vantaggio e a danno dell’azienda. 

Per il Tribunale il licenziamento è stato legittimo. 

Per la Corte di Appello, invece, la dipendente ha dimostrato che esisteva una pratica autorizzata dai vertici della società che consentiva di utilizzare carte irregolari e quella prassi era condivisa dalle responsabili di almeno due filiali dove la dipendente aveva lavorato.  

La società datrice di lavoro ha presentato ricorso in Cassazione e sostenuto che i giudici dell’appello non avevano valutato che la lavoratrice aveva comunque creato una carta irregolare in violazione dei codici disciplinari ed etici adottati dall’azienda, indipendentemente dall’esistenza di una prassi in questo senso. 

 

Il licenziamento per giusta causa e la valutazione di tutti gli elementi della contestazione 

La giusta causa di licenziamento è quel fatto «che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto».  

Secondo la Corte, il Giudice deve stabilire se l’intera condotta contestata al lavoratore nel suo complesso, costituisce o meno giusta causa o giustificato motivo di licenziamento considerandolo nella sua interezza.  

La società datrice di lavoro aveva addebitato alla lavoratrice diversi comportamenti considerati inidonei:  

  • la creazione della carta fittizia; 
  • l’uso esclusivo a proprio vantaggio; 
  • gli effetti dannosi per la società (alterazione del programma fedeltà). 

La Corte ha dunque esaminato tutti gli elementi contestati ed ha valutato l’intero addebito contestato, concludendo che esso non fosse pienamente dimostrato.  

È stato infatti accertato che la dipendente aveva creato una carta irregolare ma era emerso anche che questa carta era stata usata per vendite effettuate anche da altre lavoratrici addette a due filiali dove la dipendente aveva lavorato e che le responsabili di questi negozi ne erano a conoscenza.  

La Corte ha pertanto concluso che esistesse una prassi volta a favorire i clienti occasionali e che la lavoratrice non avesse creato la carta fittizia a proprio esclusivo vantaggio, né a danno dell’azienda.  

Per la Cassazione, quindi, i Giudici dell’appello hanno correttamente escluso la fondatezza dell’addebito nel suo complesso e, per conseguenza, hanno escluso la fondatezza del licenziamento. 

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