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Covid-19 / Coronavirus

Premio ai lavoratori dipendenti (Euro 100,00)

Agenzia delle Entrate

È stato istituito un premio di Euro 100,00 (netti poiché non imponibili) per tutti i lavoratori che, nel mese di marzo 2020, abbiano lavorato presso la sede di lavoro (ufficio, negozio, azienda, ecc.). Il premio è riconosciuto in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.
Per calcolare la proporzione, al denominatore deve andare il numero di ore lavorabili contrattualmente: dunque non 26 e non 30. In concreto: nel mese di marzo 2020 ci sono stati 22 giorni lavorabili (per una settimana su cinque giorni). Se il lavoratore è stato in sede solo 11 giorni, avrà diritto ad 11/22 del premio, ossia ad Euro 50,00. Se è stato in sede solo mezza giornata (ipotizzando un full-time da 8 ore al giorno), avrà diritto a 0,5/22 del premio, ossia Euro 2,2727. Stesso metodo anche se il rapporto di lavoro sia cessato nel corso del mese di marzo. Si considerano al lavoro «in sede» anche i lavoratori che hanno prestato servizio in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti in smart working. Condizione per beneficiare del premio è che il lavoratore abbia conseguito, nel 2019, un reddito non superiore ad Euro 40.000.
Il datore porterà in compensazione il premio erogato con gli oneri ordinari con il codice tributo F24 1699. Il bonus potrà essere corrisposto con il cedolino di marzo ma anche in seguito, al più tardi con i conguagli di fine anno.

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