Agenzia delle Entrate
Un aspetto dei chiarimenti dell’Agenzia desta qualche perplessità. Si afferma infatti che «non devono considerarsi nel rapporto – né al numeratore né al denominatore – le giornate di ferie o di malattia» né le assenze per aspettativa non retribuita. Sono esclusi dal premio i periodi di lavoro in smart working.
Nulla da osservare sull’esclusione dello smart working e sull’esclusione dal numeratore di ferie, malattia, ecc.: il lavoratore non era in sede, per un motivo o per l’altro. Viceversa, l’esclusione dal denominatore di alcune assenze sembra condurre a risultati iniqui. Facciamo due esempi, ricordando che marzo 2020 ha avuto 22 giorni lavorabili (per settimane su 5 giorni): il lavoratore ALFA ha svolto 11 giorni di lavoro in sede e 11 giorni in smart working; il lavoratore BETA ha svolto 11 giorni di lavoro in sede e, per il resto, è stato in ferie. Se l’esclusione riguardasse il solo numeratore, entrambi riceverebbero un premio pari ad Euro 50,00 (11/22); se l’esclusione delle ferie riguarda invece anche il denominatore, ALFA riceverebbe ancora Euro 50,00 mentre BETA riceverebbe Euro 100,00 (11/11 restando fuori dal calcolo del tutto i giorni di ferie).
Poiché la legge ha voluto premiare i lavoratori che, recandosi fisicamente al lavoro, hanno contribuito – rischiando – al sostegno dell’economia riteniamo si tratti di una svista.