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Covid-19 / Coronavirus

Ribadita la liceità dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario

Cons. Stato, Sez. III

Il Consiglio di Stato ha confermato che le misure emanate per contrastare la pandemia vanno ritenute proporzionate e, come tali, non sono da reputarsi discriminatorie né lesive di diritti fondamentali.
In particolare, a proposito dell’obbligo di vaccinazione imposto al personale delle strutture sanitarie, la Corte ha ribadito che «il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica, specie in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione, ove adottato, non ha funzione sanzionatoria e non pregiudica in alcun modo il rapporto di lavoro». Anche la giurisprudenza costituzionale, infatti, ha chiarito da tempo che l’imposizione per legge «[…] di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria».

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