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Licenziamento in prova

I limiti formali e sostanziali del patto di prova non ammettono «errori materiali»

Corte d’Appello di Milano

Un lavoratore, assunto il 2 novembre 2006 veniva licenziato il 31 gennaio 2007 durante il periodo di prova di tre mesi, previsto dal CCNL di riferimento e dalla lettera di impegno all’assunzione del 30 ottobre 2006. La società tuttavia non si era avveduta che il testo finale del contratto di lavoro, sottoscritto il 2 novembre 2006, recava l’indicazione di un periodo di prova pari a due mesi. Il lavoratore asseriva quindi che, alla data del licenziamento, i due mesi erano già spirati e si rivolgeva al Tribunale di Pavia affinché dichiarasse l’illegittimità del licenziamento. Ad avviso della società, invece, l’indicazione di un periodo di prova più breve era dipeso dall’errore materiale della società di gestione del personale incaricata della redazione del contratto di assunzione.
Il primo Giudice adito rigettava le domande.
La Corte d’Appello, invece, in riforma della sentenza di primo grado, non ha ritenuto sussistente l’ipotesi di errore materiale, considerato che la società aveva avuto la possibilità, ed il tempo, di porvi rimedio. Ha altresì evidenziato che la soggezione del patto di prova a precisi limiti formali e sostanziali non consente di invocare l’errore nella dichiarazione dopo l’integrale esecuzione della prova.
Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento.

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