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Licenziamento in prova

Il patto di prova (e il conseguente licenziamento) è nullo se nel contratto di lavoro è indicata la sola qualifica prevista dal CCNL applicato

Corte d’Appello di Roma, Sez. Lav.

Una lavoratrice, assunta a tempo determinato e inquadrata al V livello CCNL Commercio con qualifica di «addetta ai negozi o filiali di esposizioni», veniva licenziata per mancato superamento del periodo di prova.
La dipendente impugnava il licenziamento sostenendo la nullità del patto di prova per la mancata indicazione delle mansioni a cui avrebbe dovuto essere adibita e la conseguente illegittimità del licenziamento.
La Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ritenuto che il semplice richiamo, presente all’interno del contratto di lavoro, alla qualifica di «addetta ai negozi o filiali di esposizione» contenuta nel CCNL applicato, non fosse idoneo ad integrare una chiara e specifica indicazione delle mansioni oggetto della prova e, pertanto, non consentisse né alle parti e né al Giudice di effettuare una verifica concreta sullo svolgimento dell’esperimento probatorio.
La Corte ha, quindi, accolto la domanda della lavoratrice annullando il licenziamento e condannando la Società al risarcimento delle retribuzioni perdute fino alla scadenza del termine apposto al contratto.

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