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Licenziamento in prova

Il patto di prova rinvia al CCNL per l’identificazione delle mansioni: valido solo se la descrizione collettiva è specifica

By 12 Ottobre 2021Ottobre 26th, 2023No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice assunta nel 2010 è stata licenziata lo stesso anno per mancato superamento della prova e ha impugnato il licenziamento.
La Corte le ha dato ragione – e la società è stata condannata a reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcirle il danno dal recesso fino alla riammissione in servizio – poiché ha ritenuto nullo il patto di prova previsto dal contratto di lavoro. Il patto, infatti, indicava le mansioni facendo esclusivamente riferimento alla categoria di operaio di quinto livello del contratto collettivo applicato.
La Corte ha ricordato che il patto di prova deve contenere l’indicazione specifica delle mansioni oggetto della prova. Tale indicazione può essere effettuata rinviando alla categoria del CCNL ma solo se ciò fornisca un’individuazione sufficientemente specifica delle mansioni. Se la categoria a cui si fa riferimento costituisce un accorpamento di più profili, invece, il rinvio al CCNL non è sufficiente.

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