Corte di Cassazione
Le quote di TFR accantonate dal datore di lavoro sono pignorabili. Esse infatti rappresentano un diritto certo e liquido e costituiscono un credito che il lavoratore matura «già in costanza del rapporto di lavoro» anche se diviene esigibile solo con la sua cessazione. Ne consegue che tali quote sono pignorabili e vanno pertanto incluse dal datore-terzo pignorato nella dichiarazione ex art. 547 Cod. proc. civ.