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Licenziamento per giusta causa

Licenziamento sproporzionato: si applica la tutela risarcitoria

Corte di Cassazione

Un lavoratore veniva licenziato per giusta causa per avere offeso un collega e insultato la società datrice di lavoro con l’espressione «che azienda di m…».
Il contratto collettivo applicato dalla società puniva la (più generica) violazione dell’uso di modi cortesi verso i colleghi e i superiori con una sanzione conservativa.
La Corte di Cassazione ha affermato che, se pure non prevede una specifica sanzione per una determinata condotta, nella valutazione della sanzione da applicare il giudice non può prescindere dalle disposizioni del contratto collettivo. Tali disposizioni, infatti, non sono vincolanti ma contengono un’importante scala di valori per la determinazione della proporzione tra infrazione e sanzione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’espressione utilizzata dal lavoratore non fosse idonea a recare un pregiudizio all’azienda e ha ritenuto il licenziamento del lavoratore sproporzionato, con applicazione della tutela risarcitoria di cui all’art. 18, comma 5, Statuto, determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità.

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