Corte di Cassazione
Un lavoratore veniva licenziato «per recidiva» per la reiterazione di un medesimo errore nella lavorazione di pelli. Per l’ipotesi di recidiva il contratto collettivo prevedeva il licenziamento.
La Corte di Cassazione ha rammentato che, nell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, non sussiste alcun automatismo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo e che il giudice può sempre annullare la sanzione che ritiene sproporzionata. Alla luce di questo principio, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello che aveva ritenuto il licenziamento legittimo sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo, senza operare alcuna valutazione sulla gravità in concreto dei singoli episodi.
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