Corte di Cassazione
Un quadro direttivo di una banca veniva licenziato per giusta causa in seguito a diverse omissioni di controllo su un proprio sottoposto sicché quest’ultimo poneva in essere operazioni fraudolente e, tra altro, sottraeva alla banca Euro 900.000.
Il Tribunale e la Corte d’Appello affermavano che le singole omissioni di controllo del quadro sul proprio sottoposto non avevano rilievo disciplinare e che il licenziamento era dunque illegittimo. La Corte di Cassazione ha affermato che ciascuna omissione di controllo doveva essere considerata in una «prospettiva unitaria», in considerazione della sua idoneità a vulnerare il vincolo di fiducia con il datore di lavoro, fondato sull’interesse all’esatto adempimento della prestazione, e anche in considerazione dell’entità dell’importo sottratto e della delicatezza delle funzioni di quadro. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello e ha rinviato ad altro giudice per la decisione della controversia alla luce di tale principio.
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