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Malattia e infortunio

Assenza durante la fascia di reperibilità: solo per giustificato motivo

Corte di Cassazione

Un lavoratore in malattia si allontanava dal proprio domicilio durante la fascia oraria di reperibilità e si recava presso un laboratorio di analisi cliniche a ritirare alcuni referti e dall’odontoiatra. Raggiunto dalla visita medica di controllo, il lavoratore risultava assente.
La Corte di Cassazione ha affermato che «l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo per la quale [la legge] prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore […] dal diritto al trattamento economico di malattia, non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore – pur presente in casa – che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario». «L’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati».
Sulla base di questi principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto l’allontanamento del lavoratore non giustificato ai fini dell’indennità di malattia.

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