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Licenziamento in prova

Due successivi rapporti di lavoro possono avere entrambi un patto di prova

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore veniva assunto dapprima a tempo determinato per sei mesi, con patto di prova di quindici giorni, per sostituire un collega assente, e successivamente, dopo la conclusione del contratto a termine, a tempo indeterminato (per scorrimento della graduatoria del concorso, a seguito della rinuncia all’impiego del primo classificato) nella medesima posizione, con patto di prova di sei mesi.
Non avendo superato il periodo di prova relativo al contratto a tempo indeterminato, il dipendente promuoveva il giudizio, ritenendo inammissibile il secondo periodo di prova dopo aver superato quello precedente relativo al contratto a termine.
La Suprema Corte, richiamando il proprio orientamento, ha ribadito che l’apposizione del patto di prova in due contratti successivamente stipulati è ammessa qualora risponda ad effettive reciproche esigenze. Anche nel caso in esame, la diversità temporale e qualitativa della prova (l’una breve e per sostituzione temporanea e l’altra per ricoprire stabilmente la funzione di Comandante del Corpo di Polizia Municipale di una città medio-grande) ha giustificato la stipulazione di un nuovo patto di prova.

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