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Malattia e infortunio

Il concetto di «infortunio in itinere» potrebbe essere esteso fino a comprendere il fatto doloso del terzo

By 27 Novembre 2014No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice veniva assassinata mentre percorreva a piedi la strada per raggiungere il luogo di lavoro. Il marito della donna in proprio e per conto delle due figlie chiedeva all’INAIL la corresponsione dell’indennizzo ritenendo che la morte della lavoratrice fosse qualificabile come infortunio in itinere.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano rigettavano la domanda, qualificando il fatto doloso del terzo quale evento esterno, non previsto né prevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra l’attività lavorativa e l’evento verificatosi.
La Suprema Corte, investita della questione, ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa l’esatta individuazione delle regole relative all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro e al nesso causale esistente tra l’attività lavorativa e l’infortunio subito.
Secondo un’interpretazione estensiva, infatti, il rischio relativo al tragitto casa-sede di lavoro sarebbe protetto essendo ricollegato, seppur indirettamente, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. L’orientamento più restrittivo, invece, ritiene necessaria che la causa sia connessa all’attività lavorativa, ossia che inerisca a tale attività e sia almeno occasionata dal suo esercizio.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale remissione alle Sezioni Unite.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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