Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La sentenza in esame illustra le modifiche apportate dalla Riforma Fornero al regime sanzionatorio da applicare in caso di illegittimità del licenziamento soggettivo, ovvero comunicato per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.
Ad avviso della Corte, occorre tener distinto il tema della sussistenza del fatto materiale (che ha dato causa al licenziamento) da quello della sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo. In altri termini, solo nell’ipotesi in cui il giudice accerti l’insussistenza del fatto materiale (ad esempio, il lavoratore è accusato di aver rubato un oggetto che invece si scopre essere ancora in azienda), o qualora ritenga che il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa (ad esempio, il lavoratore ha effettivamente fatto uso improprio di un bene aziendale ma il CCNL prevede per questo la sanzione della multa), il lavoratore avrà diritto ad esser reintegrato nel posto di lavoro. Invece, nell’ipotesi in cui il giudice accerti l’esistenza della condotta illegittima del lavoratore ma non condivida il giudizio di gravità dato dal datore di lavoro, non potrà disporre la reintegrazione nel posto di lavoro ma soltanto il pagamento di un’indennità economica.
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