Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una società ha licenziato un dipendente per essersi illegittimamente appropriato di alcuni beni di proprietà aziendale e per averne tratto un profitto illecito, mediante la loro cessione a terzi.
I primi Giudici chiamati ad esaminare la lite, hanno dichiarato illegittimo il licenziamento per due ragioni:
– la società non aveva provato il dolo del dipendente;
– il lavoratore era stato assolto nell’ambito del processo penale avviato a suo carico dalla società per il reato di furto aggravato.
La Cassazione ha ritenuto errata la decisione dei Giudici di secondo grado poiché, anche se era intervenuta un’assoluzione in sede penale, il giudice del lavoro avrebbe comunque potuto e dovuto valutare sul piano disciplinare la condotta posta in essere dal dipendente.
Ciò in quanto il procedimento disciplinare è indipendente da quello penale.
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