Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, a seguito dell’infortunio avvenuto con la propria autovettura nel tragitto casa-lavoro, agiva in giudizio nei confronti dell’INAIL al fine di ottenere l’indennizzo dell’infortunio in itinere subito.
La Corte di Appello di Ancona e infine la Corte di Cassazione hanno rigettato la domanda del lavoratore.
I giudici hanno infatti ritenuto che il lavoratore, anziché utilizzare il mezzo proprio, esponendosi così agli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, avrebbe potuto percorrere l’esigua distanza tra la propria abitazione e il luogo di lavoro anche a piedi, considerata la media età lavorativa e l’assenza di problemi fisici o di salute, o comunque utilizzare i mezzi pubblici che lo avrebbero condotto in azienda in tempo utile per l’inizio della prestazione lavorativa.
Secondo la Cassazione, dunque, l’uso del mezzo di trasporto privato deve essere valutato con rigore e, di conseguenza, è esclusa l’indennità INAIL se l’autovettura non è necessaria per recarsi al lavoro.
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