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L. N. 104/1992

Licenziamento disciplinare a chi utilizza i permessi della L. n. 104/1992 per finalità diverse dall’assistenza al congiunto

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un dipendente, durante la fruizione di un permesso retribuito richiesto al datore di lavoro per assistere la madre affetta da grave disabilità, aveva partecipato ad una serata danzante.
La società aveva così licenziato il lavoratore per giusta causa.
Il lavoratore, infatti, utilizzando i permessi retribuiti relativi all’assistenza dei disabili per finalità diverse rispetto a quelle stabilite dalla legge, aveva compromesso il rapporto di fiducia con il datore.
La Suprema Corte, condividendo la decisione della Corte d’Appello, ha ritenuto legittimo il licenziamento.
Secondo la Cassazione, la condotta tenuta dal lavoratore risulta particolarmente odiosa sul piano sociale, in quanto il costo dei permessi è a carico della collettività, atteso che è l’ente di previdenza a farsi carico della retribuzione del lavoratore per le giornate di assenza; e che la richiesta dei suddetti permessi crea difficoltà sia al datore di lavoro che deve organizzare diversamente il lavoro in azienda, sia ai colleghi che devono sostituire il lavoratore assente.

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