Corte di Cassazione, Sez. Lav.
A seguito di un periodo di osservazione di circa cinque mesi, un lavoratore veniva licenziato per scarso rendimento.
Nel lasso di tempo preso in considerazione, era emersa infatti una notevole sproporzione tra l’attività del dipendente licenziato e quella dei suoi colleghi, anche di inquadramento inferiore e di minore anzianità. Il datore di lavoro comunicava quindi la contestazione disciplinare e, in seguito, il licenziamento. Il lavoratore impugnava il licenziamento sostenendo, tra l’altro, che: la contestazione disciplinare era tardiva poiché il datore aveva avuto contezza dello scarso rendimento da oltre 5 mesi; il datore avrebbe violato il principio di buona fede, per non aver segnalato al lavoratore la difformità della sua prestazione rispetto allo standard.
La Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento affermando che, ai fini di un licenziamento per scarso rendimento, assume rilievo l’analisi di una condotta continuativa del lavoratore e non la valutazione di uno o più episodi singolarmente considerati: pertanto l’immediatezza della contestazione va ponderata in relazione alla necessità di un’osservazione protratta nel tempo; inoltre, non può essere posto a carico del datore l’onere di sollecitare il dipendente a rendere la prestazione lavorativa. La Corte ha infine voluto evidenziare che il mancato raggiungimento di determinati parametri non è in sé prova di uno scarso rendimento, ma solo un suo possibile indice rivelatore. Ciò perché nel rapporto di lavoro subordinato l’oggetto dell’obbligazione non è il conseguimento di un dato risultato ma la diligente esecuzione della prestazione.
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