Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dipendente veniva licenziato per essersi impossessato, in diverse occasioni, di somme versate dai contribuenti senza la registrazione dei relativi incassi.
La decisione aziendale veniva ritenuta corretta sia in primo sia in secondo grado.
In particolare, i giudici di merito accertavano l’esatta esecuzione del procedimento disciplinare da parte del datore. Veniva altresì ritenuta legittima la decisione aziendale di licenziare il dipendente che, con il suo grave comportamento, aveva leso il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.
Il lavoratore ricorreva in Cassazione sostenendo, tra l’altro, l’illegittimità del licenziamento che, a suo avviso, era privo di motivazione perché si limitava a richiamare il contenuto della lettera di contestazione dell’addebito senza ulteriori spiegazioni.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, se il procedimento disciplinare è stato regolarmente eseguito, la successiva comunicazione di recesso ben può far riferimento, seppur sinteticamente, a quanto già contestato.
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