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Licenziamento per giusta causa

Il mancato ritiro della raccomandata può compromettere il procedimento disciplinare

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La contestazione disciplinare non può ritenersi consegnata al destinatario se il postino non esegue esattamente tutte le formalità prescritte dalla legge, con la conseguenza che il procedimento disciplinare fondato su tale contestazione è nullo e nulla è la relativa sanzione.
Qualora il postino tenti il recapito di una lettera raccomandata contenente una contestazione disciplinare e, sia pure a torto, ritenga che il destinatario è sconosciuto all’indirizzo indicato nella raccomandata (disponendone il rinvio al mittente, senza le formalità della giacenza e dell’avviso), la comunicazione si ha per non avvenuta, stante la mancanza, per il destinatario, di ogni concreta possibilità di venirne a conoscenza.
Nei casi in cui il postino non possa consegnare l’atto al destinatario, infatti, deve lasciare l’avviso di deposito della raccomandata e, decorso il termine di giacenza dieci giorni dal deposito, deve restituire al mittente il plico e l’avviso di ricevimento, con la menzione di tutte le formalità eseguite. Pertanto, ove l’avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dal postino la notifica è radicalmente nulla.

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