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Malattia e infortunio

Il dipendente in malattia è tenuto a rispettare gli orari di reperibilità, pena il licenziamento

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

L’assenza del dipendente negli orari di reperibilità prescritti per il controllo della malattia è sanzionabile anche se la malattia sia dimostrata ed effettiva.
Nel caso esaminato dalla Corte, un dipendente era stato licenziato per essere ripetutamente risultato assente alle visite di controllo domiciliare della malattia, senza aver fornito idonea giustificazione per tali assenze.
La Corte ha pertanto ricordato che l’obbligo di reperibilità è indipendente dall’effettività della malattia e può risultare giustificato soltanto da fatti impeditivi il cui onere della prova incombe sul lavoratore medesimo. A tal fine, ad esempio, il dipendente ammalato non può limitarsi a giustificare il mancato rispetto delle fasce di reperibilità mediante la semplice attestazione di aver effettuato una visita specialistica ma deve altresì dare dimostrazione che ciò corrispondesse a «comprovate necessità», ossia che la visita non poteva essere effettuata in altro orario ovvero che la necessità della visita era sorta negli orari di reperibilità.
Nel caso di specie, era già stato ripetutamente rinvenuto assente alle visite domiciliari di controllo della malattia e aveva reiterato il medesimo comportamento, pur dopo l’applicazione delle sanzioni conservative susseguitesi (multa e sospensioni crescenti). Tale condotta, unita alla considerazione delle particolari mansioni del dipendente (tali da comportare compiti di coordinamento e di controllo di altri dipendenti) rendevano pertanto giustificato il licenziamento.

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