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Licenziamento per giusta causa

Costituisce «insubordinazione» qualunque comportamento lesivo dell’immagine e dell’autorevolezza del dirigente aziendale

By 11 Maggio 2016No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Nel caso esaminato, un lavoratore si era rifiutato di eseguire la prestazione richiestagli, accompagnando il rifiuto con espressioni ingiuriose e ricevendo, come reazione, il licenziamento in tronco. Secondo la difesa del lavoratore, le espressioni usate non avevano finalità offensiva ma erano ascrivibili ad un’innocua abitudine sociale; né il lavoratore aveva dato corso alle «vie di fatto» richieste dal CCNL per integrare la giusta causa di licenziamento.
Dissentendo da tale ricostruzione, la Suprema Corte ha invece chiarito che la nozione di «insubordinazione» comprende, oltre al rifiuto di adempiere alle istruzioni impartite dai superiori, qualsiasi altro comportamento idoneo a pregiudicarne l’esecuzione nel quadro dell’organizzazione aziendale. Inoltre, la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dalla (dovuta) correttezza formale dei toni e dei contenuti, può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale, dal momento che l’efficienza di quest’ultima riposa in ultima analisi sull’autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi.
Pertanto, anche se il CCNL prevede quale ipotesi di giusta causa di licenziamento soltanto condotte insubordinate seguite da «vie di fatto», ossia, anche fisicamente aggressive, il giudice può e deve ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, ove tale condotta abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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