Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il licenziamento comunicato sull’erroneo presupposto della validità del patto di prova che, in seguito, si rivela nullo, è soggetto all’applicazione dell’ordinaria disciplina limitativa dei licenziamenti; ne consegue che il lavoratore avrà diritto alla tutela offerta dall’art. 18 Statuto ovvero a quella della L. n. 604/1966 a seconda delle dimensioni dell’azienda datrice. Pertanto, il lavoratore avrà diritto, a seconda delle circostanze, alla tutela prevista per un licenziamento viziato nella forma o infondato nel merito, ecc.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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