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Licenziamento per scarso rendimento

Il licenziamento per scarso rendimento ha natura disciplinare e non oggettiva

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La Suprema Corte torna sul dibattuto tema della natura del licenziamento per scarso rendimento. Secondo alcuni ha natura disciplinare, poiché sottende l’inadempimento colpevole del lavoratore del proprio obbligo di eseguire con diligenza la prestazione; secondo altri, lo scarso rendimento ha una connotazione oggettiva limitata alla ridotta produttività del lavoratore e alle sue ripercussioni negative sull’organizzazione aziendale. La conseguenza non è di poco momento poiché, tra l’altro, se disciplinare, il licenziamento dovrà essere preceduto dalla procedura di garanzia prevista dall’art. 7 Statuto dei Lavoratori (concedendo al lavoratore un termine a difesa di almeno 5 giorni); se oggettivo, potrà essere invece applicabile la procedura prevista dall’art. 7, L. n. 604/1966 (comunicazione preventiva e tentativo di conciliazione in Direzione Territoriale del Lavoro).
Con la sentenza in esame, la Corte ribadisce il proprio prevalente orientamento, affermando che deve escludersi la configurabilità di un giustificato motivo oggettivo tutte le volte in cui il licenziamento si fondi su una condotta del lavoratore riconducibile alla sua sfera di volontà ed esprima pertanto un giudizio negativo nei suoi confronti (cd. «licenziamento ontologicamente disciplinare»).

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