Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Se il codice disciplinare muta, il lavoratore deve ricevere la sanzione prevista al momento dell’irrogazione e non quella (diversa) prevista al momento in cui commise la violazione. Così ha deciso la Suprema Corte in relazione al ricorso di una società che aveva licenziato un lavoratore per un comportamento che, al momento della sua commissione, era sanzionato dal codice disciplinare aziendale con l’espulsione ma che, al momento in cui il procedimento disciplinare si era concluso, era stato modificato, fissando per lo stesso comportamento una sanzione conservativa. Secondo la datrice di lavoro, la condotta avrebbe dovuto essere sanzionata in base alla norma vigente al momento del fatto, non potendosi applicare retroattivamente il nuovo codice disciplinare; né potendosi applicare i principii penalistici sulla norma più favorevole. Nel respingere le doglianze datoriali, la Corte ha spiegato che la soluzione adottata non deriva né dal favor rei né dall’applicazione retroattiva del nuovo regolamento. Invero, spiega la Corte, le sanzioni disciplinari non possono essere definite una pena, «essendo pur sempre di natura civile; talché non opera il principio costituzionale di irretroattività […], che prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso». Parimenti, non si tratta di applicare retroattivamente la nuova disposizione: deve semplicemente «essere riconosciuta l’applicabilità della sanzione disciplinare vigente al tempo» del licenziamento, anche se la condotta è stata posta in essere in epoca anteriore. Occorrerà verificare se il medesimo orientamento troverà applicazione in casi in cui la nuova sanzione sia viceversa più grave di quella prevista al momento del fatto
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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