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Licenziamento in prova

Il datore di lavoro ha ampia discrezionalità nel giudicare l’esito della prova ma il licenziamento è nullo se causato da motivo illecito

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore senza preavviso e senza essere tenuto a motivare il licenziamento. La libertà nel recesso non è tuttavia indiscriminata: il licenziamento è infatti viziato se il lavoratore sappia dimostrare il positivo superamento dell’esperimento nonché l’imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito (Corte Cost. n. 189/1980). Facendo applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ribadito che il licenziamento in prova non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione della valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; e che incombe sul lavoratore licenziato, che chieda al Giudice di dichiarare la nullità del recesso, il duplice onere di provare sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo estraneo alla funzione del patto di prova e, quindi, illecito.

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