Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore senza preavviso e senza essere tenuto a motivare il licenziamento. La libertà nel recesso non è tuttavia indiscriminata: il licenziamento è infatti viziato se il lavoratore sappia dimostrare il positivo superamento dell’esperimento nonché l’imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito (Corte Cost. n. 189/1980). Facendo applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ribadito che il licenziamento in prova non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione della valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; e che incombe sul lavoratore licenziato, che chieda al Giudice di dichiarare la nullità del recesso, il duplice onere di provare sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo estraneo alla funzione del patto di prova e, quindi, illecito.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
Contatta Vincenzo Fabrizio Giglio