Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel caso esaminato, il cancro alla faringe che aveva colpito il lavoratore era stato imputato alla sua condizione di fumatore abituale, escludendone la causa professionale. Secondo la Suprema Corte, l’accertamento del tabagismo del lavoratore non è sufficiente ad escludere l’origine professionale di una malattia che può essere provocata da una pluralità di agenti patogeni, tra cui il tabagismo; in questi casi, pertanto, occorre accertare (su istanza dell’assicurato) se nell’ambiente di lavoro sussistano condizioni di lavoro con un rilevante grado di probabilità di aver causato la malattia, nel qual caso la regola dell’equivalenza delle cause determina l’accertamento dell’origine professionale della malattia, salva la prova dell’intervento di un fattore estraneo, che sia stato di per sé sufficiente a cagionare l’evento dannoso.
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