Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La coniuge di un lavoratore deceduto dopo una malattia professionale per la quale aveva ricevuto dall’INAIL una rendita vitalizia comprensiva del «danno biologico», aveva lamentato in giudizio di avere ricevuto dall’Ente la rendita superstiti priva di tale componente. La Corte di Cassazione ha confermato l’infondatezza della richiesta, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.
La Corte ha comunque ricordato che rimane ferma la possibilità per il coniuge superstite di ottenere il risarcimento del danno biologico in via civilistica, direttamente dal datore di lavoro responsabile dell’evento lesivo: sia iure successionis (il c.d. danno differenziale eventualmente non ancora risarcito all’assicurato) sia iure proprio (danno alla salute causato dal decesso del congiunto).
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