Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel caso esaminato, il datore di lavoro è stato chiamato a rispondere di un infortunio occorso ad un proprio dipendente. L’incidente si era verificato durante lo svolgimento di lavoro in quota. I Giudici del merito hanno accertato che non potesse configurarsi una responsabilità a carico del datore di lavoro poiché erano state utilizzate due funi ancorate separatamente (con osservanza delle prescrizioni ministeriali); il lavoratore era stato adeguatamente formato, anche mediante un corso e la consegna del POS, nonché uno specifico addestramento tecnico-pratico.
La diligenza richiesta al datore di lavoro è dunque quella esigibile: questi è responsabile dell’infortunio qualora abbia tenuto in comportamento colpevole, abbia violato un obbligo di sicurezza o abbia omesso la predisposizione di misure idonee a prevenire infortuni. Non può invece essergli fatto carico di un obbligo di garantire un ambiente di lavoro a «rischio zero», quando di per sé una lavorazione o una attrezzatura presentino un rischio non eliminabile; né può essergli imposta l’adozione di accorgimenti idonei a fronteggiare evenienze ragionevolmente impensabili.
Diversamente opinando, conclude la Corte, si configurerebbe una responsabilità oggettiva.
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