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Controllo dei lavoratori

Il badge con «RFID» costituisce strumento di controllo a distanza

By 14 Luglio 2017Febbraio 20th, 2024No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Ad avviso della Suprema Corte, il badge ad alta frequenza è uno strumento di controllo a distanza e non un semplice rilevatore di presenze. Questo dispositivo, munito di un chip «Rfid», trasmette tutti i dati relativi ai movimenti del dipendente, tra cui ingressi, uscite, sospensioni, permessi e pause e dunque il suo utilizzo è lecito se c’è un accordo con le rappresentanze sindacali o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, come previsto dall’art. 4, L. n. 300/1970.
Sebbene non sia dubbio che il controllo degli orari di ingresso e di uscita dei lavoratori non abbia nulla a che vedere con il controllo a distanza dell’attività di costoro, nel caso di specie, il badge consentiva la trasmissione alla centrale operativa di Roma di «tutti i dati acquisiti tramite la lettura magnetica del badge del singolo lavoratore, riguardanti non solo l’orario di ingresso e di uscita, ma anche le sospensioni, i permessi, le pause», cosi realizzando in concreto, un controllo continuo, permanente e globale e a distanza circa l’osservanza da parte degli stessi dipendenti del loro obbligo di diligenza, sotto il profilo del rispetto dell’orario di lavoro.

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