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Controllo dei lavoratori

Impianti audiovisivi: l’installazione senza autorizzazione non è reato se non ci sono dipendenti

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La titolare di un bar aveva installato nel proprio esercizio commerciale un impianto di videosorveglianza senza ottenere le autorizzazioni richieste dalla legge (dall’Ispettorato del Lavoro o dal Sindacato).
Il Tribunale aveva ravvisato in tale condotta l’illecito previsto dalla legge e condannato la titolare al pagamento di un’ammenda. L’esercente proponeva ricorso per Cassazione lamentando che i Giudici di merito non avevano tenuto conto del fatto che nell’esercizio commerciale non erano impiegati dipendenti e che l’impianto non eseguiva alcuna registrazione.
La Cassazione ha dato ragione all’esercente precisando che la presenza di lavoratori nel luogo in cui è installato l’impianto di videosorveglianza è requisito imprescindibile per la configurabilità del reato. Inoltre, secondo la Suprema Corte, non è configurabile alcun reato allorquando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente «riservato» per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.

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