Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Non sono indennizzabili gli infortuni occorsi ai lavoratori che si rechino a lavoro alla guida di un proprio mezzo di trasporto, allorché l’utilizzo di tale veicolo non rivesta carattere di necessità.
Nel caso esaminato, una lavoratrice dipendente che era stata chiamata in servizio dalla struttura sanitaria dalla quale dipendeva per eseguire un intervento medico urgente e, mentre si recava al lavoro alla guida della propria autovettura, aveva subito un infortunio. L’INAIL aveva respinto la domanda amministrativa di accertamento di infortunio in itinere.
Adite le vie giudiziarie, con alterne fortune, la lavoratrice ha trovato infine il definitivo rigetto della propria domanda poiché, secondo quanto risultato in causa, la scelta di utilizzare l’auto per raggiungere il posto di lavoro non era motivata da esigenze personali o familiari necessitate, a fronte della breve distanza che separava la sua abitazione dal luogo di lavoro.
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