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Licenziamento per giusta causa

Permesso all’incolpato di consultare i documenti aziendali, solo se necessario

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare non ha diritto di accedere alla documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, per predisporre le giustificazioni. Il datore di lavoro è tuttavia tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali nei limiti in cui l’esame degli stessi sia necessario al fine di consentire al lavoratore un’adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che in corso di giudizio lamenti la violazione di tale obbligo ha l’onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine.
L’obbligo di consentire la consultazione dei documenti aziendali all’incolpato trova fondamento, non nell’art. 7 Statuto dei Lavoratori bensì nei principi di correttezza e buona fede.
Il lavoratore potrà comunque ottenere, nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento irrogatogli all’esito del procedimento disciplinare, l’ordine di esibizione della documentazione.

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