Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il caso riguarda un licenziamento per ragioni diverse dalla giusta causa comunicato durante la malattia. Una parte prevalente della giurisprudenza ritiene valido il licenziamento per giustificato motivo comunicato nel periodo di malattia, risultandone solo sospesa l’efficacia fino al termine della malattia. A questo orientamento, se ne contrappone un altro in base al quale, invece, il licenziamento comunicato in costanza di malattia è affetto da nullità.
Le conseguenze dell’uno o dell’altro orientamento sono assai concrete. Nel caso di temporanea inefficacia, il licenziamento rimane «congelato» fino al termine della malattia (o del comporto); nel caso di nullità, il lavoratore ha diritto immediato all’azione anche risarcitoria verso il datore di lavoro.
Occorrerà pertanto attendere la decisione delle Sezioni Unite per dirimere la questione.
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