Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel caso esaminato, un lavoratore era assente per malattia per una gastroenterite ma, durante l’assenza, aveva svolto un’attività di tinteggiatura di esterni. Il licenziamento comunicato dal datore di lavoro è stato tuttavia ritenuto illegittimo.
La Cassazione ha confermato tale decisione alla luce di un proprio consolidato orientamento. Secondo la Corte, infatti, l’attività lavorativa svolta dal dipendente in malattia è sanzionabile soltanto allorché sia tale da impedire o ritardare la guarigione ovvero tale da rivelare l’insussistenza della malattia stessa.
Il lavoro (per sé o per altri) in malattia, dunque, non è automaticamente illecito ma solo ove sia incompatibile con la patologia lamentata o con le prescrizioni mediche per la guarigione.
Ciò non toglie che un significativo margine di incertezza rimane nella valutazione sottesa a ciascuna situazione concreta.
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