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Licenziamento per giusta causa

La sanzione disciplinare comunicata oltre il termine previsto dal CCNL è viziata

By 3 Settembre 2018No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un’azienda con il CCNL Gas – Acqua licenziava per giusta causa un proprio dipendente, comunicando il recesso oltre il termine di 10 giorni concesso dall’art. 21, comma 2, n. 3, CCNL del 2011. Impugnando, il lavoratore allegava, tra l’altro, l’intervenuta decadenza del datore di lavoro dal potere di licenziamento.
Secondo la norma contrattuale, infatti, «se il provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte». Ad avviso della Suprema Corte, l’indicazione di un termine per il compimento di un’attività giuridicamente rilevante non rientra tra le «clausole di stile» inserite dai contraenti in ossequio a una prassi meramente linguistica. Così non appaiono ipotizzabili conseguenze diverse da quelle descritte (obbligo di adozione del provvedimento entro il termine stabilito e finzione di accettazione delle giustificazioni in caso di ritardo). Il licenziamento doveva perciò considerarsi non semplicemente viziato per il mancato rispetto di un termine procedurale bensì per l’insussistenza stessa del fatto contestato avendo il datore di lavoro (seppure «fittiziamente») accolto le giustificazioni. Con conseguente applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro.
In tale situazione, il datore di lavoro può dimostrare l’eventuale impossibilità di rispettare il termine; in caso contrario, però, il ritardo si risolve in favore del lavoratore.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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