Skip to main content
Licenziamento per giusta causa

La sanzione disciplinare comunicata oltre il termine previsto dal CCNL è viziata

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un’azienda con il CCNL Gas – Acqua licenziava per giusta causa un proprio dipendente, comunicando il recesso oltre il termine di 10 giorni concesso dall’art. 21, comma 2, n. 3, CCNL del 2011. Impugnando, il lavoratore allegava, tra l’altro, l’intervenuta decadenza del datore di lavoro dal potere di licenziamento.
Secondo la norma contrattuale, infatti, «se il provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte». Ad avviso della Suprema Corte, l’indicazione di un termine per il compimento di un’attività giuridicamente rilevante non rientra tra le «clausole di stile» inserite dai contraenti in ossequio a una prassi meramente linguistica. Così non appaiono ipotizzabili conseguenze diverse da quelle descritte (obbligo di adozione del provvedimento entro il termine stabilito e finzione di accettazione delle giustificazioni in caso di ritardo). Il licenziamento doveva perciò considerarsi non semplicemente viziato per il mancato rispetto di un termine procedurale bensì per l’insussistenza stessa del fatto contestato avendo il datore di lavoro (seppure «fittiziamente») accolto le giustificazioni. Con conseguente applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro.
In tale situazione, il datore di lavoro può dimostrare l’eventuale impossibilità di rispettare il termine; in caso contrario, però, il ritardo si risolve in favore del lavoratore.

Translate