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Licenziamento in prova

Patto di prova reiterato tra le stesse parti: a volte è valido

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una società ha assunto più volte il medesimo lavoratore per lo svolgimento delle stesse mansioni, apponendo ad ogni contratto un nuovo patto di prova: la Suprema Corte ha stabilito che i reiterati patti sono validi purché ciascuno di loro sia funzionale all’imprenditore per verificare non solo le qualità professionali ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, elementi questi ultimi che sono per definizione suscettibili di modificarsi nel tempo per l’intervento di molteplici fattori, tra cui le abitudini di vita o le condizioni di salute.
Nel caso esaminato dalla Corte, una lavoratrice, assunta per l’attività di portalettere con contratto a tempo indeterminato a distanza di circa un anno e mezzo dall’ultimo rapporto di lavoro a termine, era stata licenziata durante il periodo di prova e aveva agito per ottenere la nullità del patto di prova e la conseguente illegittimità del licenziamento. La Corte ha ritenuto fondate le esigenze di una nuova prova in considerazione degli elementi concreti caratterizzanti il caso: tra l’ultimo contratto e i precedenti era passato circa un anno e mezzo; nel nuovo contratto era mutato il contesto sociale e lavorativo: il luogo di prestazione era ora una grande città, Milano, a fronte di un piccolo paese nei contratti precedenti; e altro.

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