Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore è stato fermato alla guida del proprio veicolo in possesso di sostanze stupefacenti e processato per direttissima, mentre risultava in stato di malattia presso il datore di lavoro. I certificati medici, infatti, coprivano il periodo di assenza fino al giorno dopo del fermo. La società ha deciso di licenziare il dipendente per giusta causa, per avere simulato la malattia.
Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno confermato la legittimità del licenziamento. Tuttavia, il lavoratore a propria difesa davanti la Corte di Cassazione ha sostenuto che l’assenza ingiustificata fosse punibile con una sanzione conservativa, secondo il CCNL applicato.
La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha ricordato che la giusta causa è una nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo. Il giudice può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile che abbiano fatto venire meno il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e lavoratore. La Corte ha quindi confermato la legittimità del licenziamento.