Skip to main content
Sicurezza sul lavoro

Il datore non è responsabile del danno prodotto al dipendente dal crimine di terzi

By 6 Novembre 2019Aprile 5th, 2023No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un ferroviere in servizio venne aggredito da due persone, minacciato di morte e rinchiuso nel ripostiglio del treno. A causa di ciò fu colto da infarto (poi riconosciuto dall’INAIL come infortunio).
Il lavoratore ha chiesto alla società datrice di lavoro il risarcimento dei danni affermando che, visti i fatti analoghi verificatisi, avrebbe dovuto adottare ulteriori misure per contrastare il rischio di simili episodi.
La Corte di Cassazione ha tuttavia negato la responsabilità della società, spiegando che un’aggressione non prevedibile da attività criminosa di terzi non può rientrare nell’ambito dell’art. 2087 Cod. civ e, dunque, nell’obbligo di tutela della salute imposto al datore di lavoro. L’art. 2087 Cod. civ., infatti, sanziona il datore che, con colpa, ometta di adottare le misure di protezione richieste dalla specifica situazione, anche se non espressamente richieste dalla legge (c.d. «misure innominate»). Il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza di un rischio specifico dell’ambiente di lavoro tale da differenziarne la posizione rispetto al rischio generico che tutti corrono per fatti imprevedibili e criminosi di terzi.

Translate