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Mansioni e demansionamento

Mansioni superiori svolte a intermittenza e diritto al relativo inquadramento

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Il lavoratore subordinato ha diritto all’inquadramento superiore (e alla relativa retribuzione) se, per esigenze strutturali della società, viene adibito a mansioni superiori, benchè frazionate nel tempo.
Il procedimento per determinare il corretto inquadramento avviene in tre fasi:
1. accertamento dell’attività in concreto svolta;
2. individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dalla contrattazione collettiva;
3. comparazione dei risultati delle fasi precedenti.
Nel caso in cui le mansioni superiori siano svolte per periodi intermittenti e senza continuità, occorre accertare se il susseguirsi di incarichi da parte del datore abbia carattere imprevisto e non pianificabile o sia stato programmato. Si verifica quest’ultima ipotesi in presenza delle seguenti circostanze:
• frequenza e sistematicità delle assegnazioni;
• rispondenza delle mansioni superiori alle esigenze strutturali del datore, tale da rivelare l’utilità della professionalità superiore per la società.
Se ricorrono tali circostanze, il lavoratore ha diritto all’inquadramento corrispondente alle mansioni superiori.

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