Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il lavoratore che si allontana dall’azienda e/o vi fa ritorno nell’ambito di un permesso per motivi personali è tutelato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello lavorativo.
Lo ha chiarito la Cassazione, accogliendo il ricorso degli eredi di un lavoratore deceduto a seguito di sinistro stradale occorso durante il tragitto per ritornare al lavoro al termine di un permesso fruito per ragioni personali.
La fruizione del permesso, ha sancito la Corte, non interrompe il nesso di causalità tra infortunio e attività lavorativa. Si tratta, infatti, di una sospensione dell’attività nell’interesse del lavoratore, che non è diversa dalle pause o dai riposi se non per la sua natura occasionale ed eventuale.
A restare escluso dalla tutela antinfortunistica sarebbe rimasto invece il caso il cui il lavoratore, in base a ragioni o impulsi personali, avesse scelto volontariamente e arbitrariamente di affrontare una situazione diversa da quella inerente al percorso normale tra casa e lavoro.
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